Nuovo statuto
Nuovo statuto
18 febbraio 2018
Preambolo
Nel 1988 veniva fondata a Camaldoli la “Federazione delle Amicizie Ebraico-Cristiane in Italia” (FEDERAEC). La sua durata è illimitata. La sede legale è presso la Foresteria del Monastero di Camaldoli (Comune di Poppi). La Federazione è membro dell’ “International Council of Christians and Jews” (ICCJ).
STATUTO DELLA FEDERAZIONE DELLE AMICIZIE EBRAICO-CRISTIANE IN ITALIA
1. Sono membri della Federazione le Associazioni di Amicizia Ebraico-Cristiana (AEC) firmatarie del presente Statuto, e le AEC che vi aderiranno. Alla quota di iscrizione contribuiscono annualmente in ugual misura tutte le AEC aderenti alla Federazione. Il patrimonio della Federazione è costituito inoltre da eventuali donazioni o entrate da Enti pubblici o privati. Per aderire alla Federazione ciascuna AEC deve: a) presentare domanda scritta al Presidente della Federazione; b) aderire alle finalità statutarie. La domanda di adesione è approvata dal Consiglio dei delegati. Ciascuna AEC decide in autonomia della propria struttura e delle sue attività ed è responsabile del proprio bilancio.
2. Scopo fondamentale della Federazione è di favorire e sviluppare la conoscenza, la comprensione, il rispetto e l’amicizia tra Ebrei e Cristiani in una prospettiva di apertura e di dialogo con le religioni e gli uomini tutti, al fine di creare una convivenza umana dalla quale sia esclusa per sempre ogni forma di incomprensione e di odio. La Federazione si impegna a combattere l’antigiudaismo, l’antisemitismo, il razzismo e l’intolleranza in ogni loro manifestazione. La Federazione può organizzare convegni e promuovere incontri e viaggi culturali. La Federazione potrà stabilire rapporti di collaborazione con altre Associazioni che, in Italia o all’estero, perseguano analoghi scopi.
3. La Federazione esclude nel suo agire ogni tendenza al sincretismo religioso e ogni forma di proselitismo; non richiede ai propri aderenti alcuna rinuncia alle proprie credenze; non esige né esclude alcuna appartenenza religiosa o ideologica, chiede disponibilità al dialogo e all’ascolto reciproco, e l’abbandono di ogni pregiudizio e intolleranza.
4. Compito della Federazione è promuovere la nascita di nuove AEC. Essendo di fondamentale importanza diffondere i principi e il metodo del dialogo attraverso opportune attività e incontri, le AEC possono essere fondate anche nelle realtà in cui non vivono ebrei, purché in relazione con l’AEC più vicina geograficamente, nella quale siano presenti in modo attivo soci ebrei, o con la Federazione.
5. Sono organi della Federazione: il Consiglio dei delegati, il Comitato di presidenza e il Presidente. Il Consiglio dei delegati è costituito dai Presidenti di ciascuna AEC formalmente costituita o da un suo sostituto. Il Consiglio dei delegati elegge il Presidente e il Comitato di presidenza formato, oltre che dal Presidente, da un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere. Possono candidarsi a tali cariche tutti i soci delle AEC aderenti alla Federazione, regolarmente iscritti all’AEC di appartenenza. Il Presidente della Federazione e il Comitato di presidenza sono eletti per due anni, eventualmente rinnovabili. La loro elezione avviene a scrutinio segreto a maggioranza dei voti dei presenti fisicamente o per delega. La seduta elettorale è presieduta dal Consigliere più anziano di età che non sia candidato. Il Presidente della Federazione ha funzione di coordinamento e di rappresentanza. Il Consiglio dei delegati è convocato dal Presidente due volte l’anno: a dicembre secondo consuetudine a Camaldoli e entro il mese di maggio per l’approvazione del conto economico; delibera validamente a maggioranza semplice. Il Consiglio dei delegati può essere convocato in via straordinaria dal Presidente o dalla maggioranza del Consiglio dei delegati. L’anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Tesoriere predispone il rendiconto economico che deve essere approvato dal Consiglio dei delegati entro il mese di maggio.
6. Il Consiglio dei delegati, oltre a quanto stabilito all’art.1 : a) verifica l’operato del Presidente e contribuisce ad elaborare e approvare il programma di attività da realizzare in nome della Federazione; b) approva il rendiconto economico e sociale; c) stabilisce la quota di adesione alla Federazione.
7. Almeno 60 giorni prima della scadenza del biennio, il Presidente della Federazione convoca secondo consuetudine nell’incontro di Camaldoli il Consiglio dei delegati allo scopo di deliberare le nuove cariche.
Su quanto non compreso nel presente Statuto il Consiglio dei delegati delibera a maggioranza. Eventuali modifiche o integrazioni allo Statuto richiedono la maggioranza dei 2/3 dei componenti del Consiglio dei delegati.
Firenze, 18 febbraio 2018 – 3 adar 5778
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